GRUARO – MUSILE MILLE
IL GIUDICE SPORTIVO
– visto ed esaminato il referto arbitrale ed il supplemento dello stesso;
– preso atto che, al minuto 46 del secondo tempo, a seguito di un comportamento violento del giocatore ALBA ANDREA della società GRUARO e del successivo intervento del giocatore ZOGGIA THOMAS della squadra MUSILEMILLE, il direttore di gara espelleva i due giocatori;
– preso atto che, a seguito di quanto sopra, si creava una mischia tra giocatori delle due squadre
– preso atto che mentre il direttore di gara cercava di individuare i giocatori che partecipavano alla mischia, un giocatore non identificato della società GRUARO colpiva con un pugno alla schiena il direttore di gara. A seguito dell’accaduto (avendo riportato trauma contusivo colonna dorsale come da verbale Pronto Soccorso n. 2017003741), il direttore di gara, non ritenendosi più nelle condizioni per proseguire la gara, decretava la fine anticipata della partita in epigrafe al minuto 48º del secondo tempo sul risultato di 1-3.
– rilevato che il direttore di gara non è stato in grado di identificare il giocatore protagonista del gesto di violenza, ma solo che indossava la maglia del GRUARO; visti gli art n.17 comma 1) e 3 comma 2) del C.G.S.,
DELIBERA
– di infliggere a carico della Società GRUARO la sanzione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3;
– di sospendere cautelativamente i seguenti giocatori : ZOGGIA THOMAS (A.S.D. MUSILEMILLE), TEDESCO STEFANO (GRUARO) e ALBA ANDREA (GRUARO) RISERVA
– ogni altra determinazione in merito alla gara in oggetto in attesa di ulteriori accertamenti.
INVITA E DIFFIDA
– il giocatore MORASSUTTI FEDERICO, nella sua qualità di capitano della squadra GRUARO al momento della sospensione (48′ 2ºt.), a voler far pervenire entro la giornata di MARTEDI’ 18 APRILE 2017 relazione scritta indicando il nominativo del giocatore tesserato della squadra GRUARO reo di aver colpito il direttore di gara con un pugno alla schiena come sopra specificato.
AVVERTE
– il giocatore MORASSUTTI FEDERICO che non pervenendo la relazione scritta così come testè richiesta, ai sensi dell’art.3 comma 2 del Codice di Giustizia Sportivo, egli, quale capitano della società GRUARO, risponderà degli atti di violenza compiuti ai danni del direttore di gara da parte del calciatore della propria squadra non individuato. Si specifica che le sanzioni comminate e comminande vanno considerate ai fini dell’applicazione delle misure amministrative a carico delle Società dilettantistiche e di settore giovanile deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare tali episodi (art. 16 c.4 bis del C.G.S.).
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI:
A CARICO DI SOCIETA’
Euro 60,00 SAN STINO per presenza di persone non autorizzate e non identificate nello spogliatoio a fine gara
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per due gare effettive
LAPIETRA LEANDRO (VIGOR)
Squalifica per una gara effettiva
PARON MARCO (CESAROLO 1958) RUBINO MATTEO (LIBERTAS CEGGIA 1910 FCD)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per UNA Gara per Recidiva in Ammonizione (X Infr.)
MORASSUTTI FEDERICO (GRUARO)
Squalifica per UNA Gara per Recidiva in Ammonizione (V Infr.)
FAGGIANI FRANCESCO (CALCIO SINDACALE)
Ammonizione con Diffida (IX Infr.)
BULLO MAURIZIO (CALCIO BURANO 2015) BULLO SIMONE (CALCIO BURANO 2015) CUZZOLIN LORENZO (CALCIO SAN DONA) FAGOTTO LEONARDO (GRUARO) BORTOLUSSI ANDREA (TEGLIO VENETO)
Ammonizione con Diffida (IV Infr.)
BURBA MARCO (BIBIONE) SANTAROSSA SIMONE (BIBIONE) TERRIDA GIANNI (CESAROLO 1958) VALLESE MAURO EMILIO (SAN STINO) POMA EMANUELE (TREPORTI)