Giorno: 21 Aprile 2017

Designazioni arbitrali ventinovesima giornata di campionato

Posted on 21 Aprile 2017 in News

BIBIONE vs CALCIO SAN DONA
Matteo Anese, Sezione di Portogruaro

CALCIO BURANO 2015 vs VIGOR
Edoardo Cargnel, Sezione di Conegliano

JESOLO vs CESAROLO 1958
Francesco Barosco, Sezione di San Dona’ di Piave

LIBERTAS CEGGIA 1910 FCD vs SINDACALE
Samuele Gomiero, Sezione di Treviso

MILLEPERTICHE 2012 vs PRAMAGGIORE
Alberto Trevisan, Sezione di San Dona’ di Piave

P.CREPALDO E N.MARINA SC vs GAINIGA
Riccardo Vian, Sezione di Portogruaro

TEGLIO VENETO vs GRUARO
Venhar Ziberi, Sezione di Portogruaro

TREPORTI vs SAN STINO
Riccardo Cella, Sezione di San Dona’ di Piave

GIUDICE SPORTIVO – gara Gruaro vs Musile Mille del 9 aprile

Posted on 21 Aprile 2017 in Giudice sportivo

Gara del 9/04/2017 GRUARO – MUSILE MILLE
Il Giudice Sportivo,
a scioglimento della riserva espressa (C.U. n. 41 SDP del 12/04/2017)
– vista ed esaminata la dichiarazione fatta pervenire dal giocatore MORASSUTTI FEDERICO, capitano della A.C.D. GRUARO;
– ritenuto che il giocatore MORASSUTTI FEDERICO non ha indicato il richiesto nominativo del giocatore tesserato della squadra GRUARO reo di aver colpito il direttore di gara con un pugno alla schiena affermando <<di non aver visto nessuno andare a contatto fisico >> con l’arbitro ed ipotizzando una erronea percezione dei fatti da parte di questi affermando che al più trattasi di contatto involontario o di urto inconsapevole;
– ritiene questo giudice che i fatti per come narrati nel rapporto dell’arbitro e sua integrazione, assumendo valore di prova assoluta e privilegiata ai sensi dell’art.35, comma 1/1.1, del C.G.S., non possano essere disattesi anche in considerazione della circostanza che il Direttore di gara nel caso specifico ha riferito i fatti in maniera puntuale e particolareggiata, suffragati da certificazione medica (che rende inverosimile la tesi dell’urto fortuito così come indicata dal tesserato MORASSUTTI FEDERICO), e come tali possono quindi definirsi acclarati senza ombra di dubbio alcuno.
–  visti gli artt.19 comma 4) lettere A, B e D) e 3 comma 2) del Codice di Giustizia Sportiva,
DELIBERA
 
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per QUATTRO Gare
per reiterata condotta violenta nei confronti di calciatore (art. 19 comma 4 lettera B C.G.S.) dei giocatori:
ZOGGIA THOMAS (MUSILEMILLE) per aver spinto violentemente e colpito con pugni un giocatore della squadra avversaria
ALBA ANDREA (GRUARO) per aver colpito con un calcio un giocatore a gioco fermo e per aver spinto e colpito con un pugno un altro giocatore della squadra avversaria
Squalifica per DUE Gare
del giocatore TEDESCO STEFANO (GRUARO) per condotta irriguardosa nei confronti del Direttore di gara (art. 19 comma 4 lettera A C.G.S.).
 
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per DIECI Gare
per condotta violenta nei confronti del Direttore di gara (art. 19 comma 4 lettera D C.G.S.) del giocatore MORASSUTTI FEDERICO (GRUARO) per avere colpito con un pugno alla schiena il Direttore di gara da cui derivava trauma contusivo colonna dorsale refertato al Pronto Soccorso che impediva all’arbitro di poter
continuare a dirigere la gara con sospensione della stessa.
Fatto commesso da tesserato allo stato ignoto appartenente alla società GRUARO; responsabilità derivante ex art. 3 comma 2 C.G.S. dalla circostanza che al momento del fatto (minuto 48 del secondo tempo) il giocatore MORASSUTTI FEDERICO fungeva da capitano della squadra del GRUARO.
La sanzione inflitta cesserà di avere esecuzione nel momento in cui sarà comunque individuato l’autore dell’atto.
Si specifica che le sanzioni comminate e comminande vanno considerate ai fini dell’applicazione delle misure amministrative a carico delle Società dilettantistiche e di settore giovanile deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare tali episodi (art. 16 comma 4 bis del C.G.S.).