Giorno: 25 Gennaio 2018

GIUDICE SPORTIVO – gare del 21 gennaio

Posted on 25 Gennaio 2018 in Giudice sportivo

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA
Euro 80,00 SANGIORGESE
Per insistenti insulti all’Arbitro durante tutta la gara.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 31/ 1/2018
RORATO CRISTIANO (LIBERTAS CEGGIA 1910 FCD)
VERRI GABRIELE (LUGUGNANA)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E
GOBBO SIMONE (MUSILE MILLE)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
MUTTON SIMONE (CALCIO SAN DONA)
BORTOLUSSI ALBERTO (LUGUGNANA)
PASCOTTO NICOLO (LUGUGNANA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)
INNOCENTE MARCO (TEGLIO VENETO)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
NAIA TOMMASO (CALCIO BURANO 2015)
SESSOLO RICCARDO (LIBERTAS CEGGIA 1910 FCD)
RIGO DAVIDE (SANGIORGESE)
SATTO FILIPPO (VILLANOVA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CHIANDOTTO STEFANO (GIUSSAGHESE)
BALDUIT FABIO (JESOLO)
DE NADAI NICOLO (JESOLO)
CASAROTTO CRISTIAN (PRAMAGGIORE)

 

GARE DEL 14/ 1/2018

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 14/ 1/2018 ANNONESE F.C. – LIBERTAS CEGGIA 1910 FCD

Esaminato il reclamo proposto dalla società ANNONESE F.C. che chiede la NON omologazione della gara, sostenendo che l’arbitro avrebbe commesso un errore tecnico annullando, per fuorigioco, una rete regolare su calcio di rigore respinto dal portiere e ribadito in rete dallo stesso giocatore che lo aveva calciato. Visti gli atti ufficiali e sentito l’arbitro, che ha rilasciato un supplemento di rapporto; Preso atto che il Direttore di gara riferisce di essere effettivamente incorso nell’errore tecnico lamentato dalla reclamante; ravvisata, nel caso in questione, la propria competenza perché trattasi non di entrare nel merito di decisioni di carattere tecnico assunte dall’arbitro in campo ed a lui demandate dalla Regola 5 del Gioco del Calcio, ma solo di prendere atto di un errore dallo stesso correttamente segnalato e riconosciuto; ritenuto che l’errore dell’arbitro sia stato determinante ai fini del risultato della gara;

visto l’Art. 17, punto 4 del C.G.S. questo Giudice Sportivo delibera:

– di accogliere il reclamo della società ANNONESE F.C.;
– di non omologare, di conseguenza, la gara, ordinandone la ripetizione.