Reclamo gara MUSILE MILLE – TEGLIO VENETO
A scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 9 del 13/09/2017; esaminato il reclamo ritualmente presentato dalla società A.D.C. TEGLIO VENETO; preso atto che la predetta società contesta la regolarità della gara di cui sopra in quanto l’A.S.D. MUSILE MILLE avrebbe schierato il calciatore BORIN RICCARDO in pendenza di squalifica; visti gli atti d’ufficio; verificato che il calciatore medesimo era stato squalificato per un turno nell’ultima giornata del campionato scorso; che la squalifica non è scontata, come da C.U. N. 52 del 28/06/2017 di questa delegazione e che quindi era effettivamente in posizione irregolare, questo G.S. delibera di accogliere il reclamo e di applicare a carico dell’A.S.D. MUSILE MILLE il disposto dell’Art. 17, punto 5, del C.G.S. infliggendole le seguenti sanzioni:
- perdita sportiva della gara per 0-3;
- ammenda di euro 50,00 per aver impiegato in gara ufficiale un calciatore squalificato;
- una ulteriore giornata di squalifica al calciatore BORIN RICCARDO La tassa reclamo non è stata versata.
GAINIGA – LUGUGNANA
A scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 9 del 13/09/2017; esperiti ulteriori accertamenti presso l’ufficio tesseramenti; verificato che il calciatore DOUKOURE IBRAHIMA risulta regolarmente tesserato con la società A.S.D. LUGUGNANA, e quindi in posizione regolare, questo G.S. delibera di omologare la gara con il risultato ottenuto sul campo: A.S.D GAIANIGA – A.S.D. LUGUGNANA 3-1